Risarcimento danni da fauna selvatica
Informazioni Generali
La Provincia di Rieti, a seguito di delega regionale, risarcisce i danni causati da fauna selvatica non ricompresi tra quelli relativi alle produzioni agricole. In particolare troveranno accoglimento, in particolari condizioni, anche i danni alla circolazione e alle autovetture causati da attraversamenti improvvisi di fauna selvatica il territorio regionale con l'esclusione dei danni che si verificano nelle aree naturali protette, di cui alla L.R. 6 ottobre 1997 n. 29 e successive modificazioni, e negli istituti faunistici, il cui risarcimento è a carico dei rispettivi organismi di gestione
La domanda di risarcimento può essere presentata dal proprietario del veicolo coinvolto in evento dannoso provocato da fauna selvatica su tutto il territorio provinciale, con l'esclusione dei danni che si verificano nelle aree naturali protette e negli istituti faunistici, il cui risarcimento è a carico dei rispettivi organismi di gestione.
La domanda può essere presentata, inoltre, qualora ricorrano le sotto indicate condizioni:
a) collisione tra animale e veicolo impattante. E'escluso il successivo scontro tra veicoli o infrastrutture stradali o l'uscita di strada senza scontro con l'animale selvatico;
b) sinistro avvenuto in aree aperte alla circolazione, che non siano in alcun modo interdette al passaggio del veicolo coinvolto nel sinistro stesso;
c) il tratto stradale ove è avvenuto il sinistro non sia tutelato da apposita segnaletica indicante le condizioni di pericolo a causa del possibile attraversamento di fauna selvatica;
d) mancanza di violazione, da parte del conducente dell'automezzo coinvolto nell'evento, delle norme di cui al decreto legislativo 285/1992 che regolano la circolazione stradale;
e) nel caso di mancato ritrovamento dell'animale morto o ferito in prossimità del luogo dell'evento, fermo restando il requisito dell'impatto tra il veicolo e l'animale, è necessario che dal verbale, redatto dai soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 285/1992, si evinca lo stretto nesso di causalità dell'evento con la contemporanea presenza, sul posto, di fauna selvatica.
1. Domanda e dichiarazione sostitutiva di atto notorio come da modello previsto, corredata da marca da bollo di € 14.62
2. Fotocopia del documento di riconoscimento e del Codice Fiscale
3. Fotocopia della patente di guida
4. Fotocopia della Carta di Circolazione
5. Fotocopia Certificato di assicurazione
6. Copia del verbale o della denuncia, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR.445/2000 attestante l'impedimento a presentare copia del verbale
7. Preventivo di spesa per i danni materiali al veicolo; intestazione e recapito della ditta
8. Fotografie del veicolo danneggiato dalle quali si evinca il danno subito
9. Eventuale fotocopia accettazione del pronto soccorso e/o eventuali certificati medici
Per i soli eventi accaduti dall'8 Marzo 2009 al 31 Gennaio 2010 le domande potranno essere presentate entro il 31 Marzo 2010.
Per gli eventi accaduti dal 1 Febbraio 2010 le domande dovranno essere presentate entro e non oltre 60 giorni dall'accadimento dell'evento.
VII SETTORE
Via Salaria, 3
Orario: da lun. a ven. dalle 9.00 alle 13.00; mar. e gio. anche dalle 15.30 alle 17.00
Art. 42 bis della L.R. 17/1995 così come istituito dalla L.R. 1/2009
Delibera di Giunta Regionale n. 599 del 27/07/09 che approva la direttiva "Criteri e modalità per l'accertamento dei danni e la concessione dei relativi risarcimenti da parte delle Province per i danni causati a persone o cose dalla fauna selvatica".
Dirigente del VII Settore: FRANCO FAGIUOLO
Scarica i documenti