Autorizzazioni per officine di revisione di autoveicoli

 
Informazioni Generali
Possono richiedere l'autorizzazione all'apertura delle officine di revisione o il rinnovo della concessione, le imprese di autoriparazione (meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista), i consorzi di imprese di autoriparazione e le imprese che svolgono in prevalenza attività di commercio di veicoli e di autoriparazione, che siano dotate di un soggetto preposto al controllo e alla verifica delle operazioni di revisione denominato "Responsabile tecnico" nonché delle relative attrezzature.
Le autorizzazioni e il rinnovo delle concessioni hanno validità quinquennale.
 
 
 
 
 

Requisiti

 
L'autorizzazione viene rilasciata al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:
  • essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
  • avere raggiunto la maggiore età;
  • non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
  • non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
  • non avere riportato condanne per delitti, anche colposi, non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del Codice di Procedura Penale e non essere sottoposto a procedimenti penali.
 
 

Documentazione e costi

 
  • ­domanda in bollo;
  • certificato C.C. I.A.A. attestante l'iscrizione alle quattro sezioni del Registro di cui all'art. 2 della L. 122/92, ovvero alle quattro sezioni dello speciale elenco di cui all'art. 4 della L. 122/92;
  • attestazione di affidamento di Euro 155.000,00 (capacità finanziaria)
  • planimetria in scala dei locali cui vengono effettuate le operazioni di revisione;
  • elenco dettagliato delle attrezzature;
  • certificato di nascita - residenza - cittadinanza (nelle forme consentite);
  • certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti (autocertificazione);
  • certificato antimafia (autocertificazione);
  • certificazione medica di idoneità all'esercizio di attività (sana e robusta costituzione);
  • copia autenticata del diploma di laurea o del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
  • idonea documentazione atta a dimostrare che il responsabile tecnico svolge la propria attività in qualità di dipendente del richiedente l'Autorizzazione, in maniera continuativa ed esclusiva;
  • certificazione prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF.
    valutazione igienico-sanitaria preventiva svolta e rilasciata dall'ASL competente.
 
 

Dove rivolgersi

 
UFFICIO SERVIZI ALBO TRASPORTATORI - SETTORE V
Via Tavola d'argento snc Rieti
Tel: 0746/286505
Orario: da lun. a ven. dalle 9.00 alle 13.00; mar. e gio. anche dalle 15.00 alle 17.00
 
 

Normativa di riferimento

 
  • ­L. 122/92 (art. 2): "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione"
  • D.P.R. 495/92 (artt. 239 e 241): "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"
  • D. Lgs. 285/92 (art. 80): "Nuovo codice della strada"
  • D. Lgs. 360/93 (art. 36): "Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprite 1992, n. 285"
  • D. Lgs. 112/98 (art. 105): "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59"
 
 

Competenza

 
Dirigente del V Settore: CARMELO TULUMELLO
Responsabile del Servizio: ANTONIO TIBERTI
 
 

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